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Conto Energia Termico

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Incentivi statali

I ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente hanno definito nel Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012 di stanziare 900 mln di euro per il sostegno ad interventi di efficientamento energetico e alla installazione di impianti con fonte rinnovabile di tipo termico, il finanziamento è in conto capitale, ovvero una percentuale variabile sulla base di alcuni parametri (tipo ed entità dell’intervento, soggetto richiedente) del costo iniziale, comprensivo degli studi di fattibilità e di capacità energetica preliminare e di verifica a posteriori (Audit energetici e Attestati di Certificazione Energetica).

Il contributo viene tuttavia erogato in tempi relativamente brevi (da 2 a 5 anni), direttamente dal GSE, che ha messo a disposizione degli utenti alcune pagine web abbastanza dettagliate e chiare, mentre nella defiscalizzazione del 55% il contributo, disponibile fino al 30 giugno del 2013, anche se più consistente (55% contro il 40% del Conto Termico) viene detratto dalle imposte nell’arco di 10 anni.

Chi volesse può consultare il testo integrale: D.M. 28 Dicembre 2012

SOGGETTI AMMESSI E INTERVENTI INCENTIVABILI
L’ammontare del contributo è definito sulla base di diversi parametri. I soggetti ammessi si dividono in Amministrazioni Pubbliche e Privati (inclusi condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito Agrario), mentre le tipologie di intervento sono raccolte in due classi principali:
A) Interventi di incremento dell’efficienza energetica;
B) Interventi di piccole dimensioni relativi ad impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza.

Mentre le Amministrazioni Pubbliche possono accedere ad entrambe le classi di intervento, ai Privati pertiene solo la classe B di interventi.

Prima di scendere nel dettaglio occorre fare alcune precisazioni. Il contributo si riferisce alla quota di risparmio energetico/intervento che eccede gli attuali obblighi di legge, ovvero gli “obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione rilevante, previsti dal DL 28 del 3 marzo 2011 e necessari per il rilascio del titolo edilizio”. Inoltre non è cumulabile con altri incentivi statali tranne che, per le Amministrazioni Pubbliche, gli incentivi in conto capitale.

Il GSE predisporrà infine un portale informatico, che permetterà l’accesso all’incentivo su internet tramite la compilazione, entro 60 giorni dalla fine dei lavori, di una scheda-domanda in cui vengono fornite tutte le informazioni necessarie a verificare l’erogabilità e la misura del contributo. Le Amministrazioni Pubbliche potranno inoltre avvalersi di una procedura di prenotazione, compilando una scheda-domanda a preventivo in cui gli interventi vengono descritti prima dei lavori grazie alla definizione di un contratto energetico stipulato con il soggetto a cui è stata affidata l’esecuzione degli interventi. Per interventi “in cui l’ammontare totale dell’incentivo sia non superiore a € 600, il GSE corrisponde l’incentivo in un’unica annualità” (art. 6.3), mentre interventi di sostituzione di generatori di calore di potenze elevate (oltre 500 kW), richiedono l’iscrizione preliminare ad appositi registri pubblici.

Nel calcolo dell’incentivo nel caso di sostituzione di generatori di calore rientrano anche le spese di smontaggio e dismissione dell’impianto esistente, mentre nel caso di interventi di coibentazione rientrano “demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo, ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti” (art. 5.1.c.iii).


INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA
Dedicati alle sole Amministrazioni Pubbliche, i seguenti interventi sono da considerarsi finanziabili solo se eseguiti su edifici o fabbricati rurali esistenti (o provvisti di dichiarazione fine lavori antecedente al 3 gennaio di quest’anno). Il finanziamento consiste nel 40% dei costi ammissibili sostenuti, ma ha dei limiti non superabili sia nel costo unitario (costo massimo sostenuto a mq o a kWt) sia nel valore complessivo del contributo, in funzione del tipo di intervento, della zona climatica e della potenza dei generatori. Il tempo di erogazione del contributo è di 5 anni.

Le tabelle 1 e 2 dell’Allegato I al decreto specificano, caso per caso, le soglie di miglioramento energetico ai fini dell’ammissibilità all’incentivo; in pratica costituiscono una guida per il progettista per realizzare interventi incentivabili dal punto di vista tecnico. Interventi di schermatura/ombreggiamento sono finanziabili solo se viene garantita la qualità energetica delle corrispondenti superfici opache.



TEMPISTICA E CONCLUSIONI
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2013, il decreto è entrato in vigore il giorno successivo (art.18). Dalla data di pubblicazione, il GSE ha 60 giorni per pubblicare a sua volta sul proprio sito la “scheda domanda”, che darà il via alle richieste di incentivo (art.8.7).
Le richieste potranno essere presentate fino a 60 giorni dopo il superamento del tetto massimo dell’incentivo di 200 mln per le Amministrazioni e 700 mln di euro per i Privati.
Anche questo decreto è sottoposto “ad aggiornamento periodico come previsto dal D.Lgs. 28/11” (art.1.2).


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